In queste pagine si trovano estrapolati gli articoli inerenti i farmaci omeopatici tratti dal DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n.219 e successive modifiche

Etichette e foglio illustrativo dei medicinali omeopatici

Anche per l’etichettatura e il foglio illustrativo il Dlgs  n. 219/2006 detta disposizioni specifiche all’art. 85

1.  Senza  pregiudizio delle disposizioni del comma 2, i medicinali omeopatici  sono  etichettati  in  conformità  al  presente titolo e contraddistinti dall’indicazione della loro natura omeopatica apposta in caratteri chiari e leggibili.
2.  L’etichettatura  ed  eventualmente  il  foglio illustrativo dei medicinali   omeopatici   di   cui   agli  articoli 16  e  20  recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
a) Dicitura:  «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;
b) denominazione  scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in  mancanza  di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei  materiali  di  partenza  per  preparazioni  omeopatiche  o altra denominazione   figurante   in  una  farmacopea,  accompagnata  dalla denominazione  propria  della tradizione omeopatica seguita dal grado di  diluizione,  espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma   dell’articolo 1,   comma 1,   lettera d);  se  il  medicinale omeopatico   è   composto   da   due   o   più  ceppi  omeopatici, nell’etichettatura  la  loro  denominazione  scientifica  può essere completata da un nome di fantasia;
c) nome  e  indirizzo  del  titolare  della  registrazione  e, se diverso, del produttore;
d) modalità   di  somministrazione  e,  se  necessario,  via  di somministrazione;
e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
f) forma farmaceutica;
g) contenuto  della  confezione,  in  peso, volume o in unità di somministrazione;
h) eventuali   precauzioni   particolari   da   prendere  per  la conservazione del medicinale;
i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
l) numero del lotto di produzione;
m) numero di registrazione;
n) un’avvertenza  all’utilizzatore  di  consultare un medico se i sintomi persistono;
o) prezzo del medicinale;
p) dicitura:  «medicinale  non  a  carico  del Servizio sanitario nazionale».

Contenuto della domanda di registrazione semplificata

L’art. 17 del Dlgs 219/2006 definisce quali devono essere i contenuti della domanda di registrazione semplificata
1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.
2. In ogni caso la domanda di registrazione semplificata, da presentare conformemente ad uno specifico modello stabilito dall’AIFA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve contenere ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualita’ farmaceutica e l’omogeneità dei lotti di produzione:
a) denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici o altra denominazione figurante in una farmacopea, con l’indicazione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;
b) denominazione propria della tradizione omeopatica;
c) dossier che descrive le modalita’ con cui si ottiene e si controlla ciascun materiale di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e ne dimostra l’uso omeopatico mediante un’adeguata bibliografia;
d) documentazione concernente i metodi di produzione e di controllo per ogni forma farmaceutica e una descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione;
e) autorizzazione alla produzione dei medicinali oggetto della domanda;
f) copia di ogni registrazione o autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale in altri Stati membri della Comunità europea;
g) un modello dell’imballaggio esterno e del confezionamento primario dei medicinali da registrare;
h) dati concernenti la stabilità del medicinale.

 

Inoltre l’ Art. 19 Comunicazioni in ambito comunitario stabilisce che:

  1.  L’AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunità europea ogni  informazione  necessaria a garantire la qualità e l’innocuità dei  medicinali  omeopatici  prodotti  e  immessi  in commercio nella Comunità europea.

 

 

Procedura semplificata di registrazione

L’art. 16 del Capo II Norme speciali applicabili ai medicinali omeopatici prevede:

1. Un medicinale omeopatico è soggetto, ai fini dell’immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:

a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;

b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;

c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non puo’ contenere piu’ di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della piu’ piccola dose ventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica.

2. Con decreto del Ministro della salute sono adottati eventuali nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Comunita’ europea.

3. Al momento della registrazione, l’AIFA stabilisce il regime di fornitura del medicinale.

4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma 1, da 33 a 40, 52, comma 8, lettere a), b) e c), e 141 si applicano, per analogia, alla procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle prove di efficacia terapeutica.

La procedura semplificata di registrazione non si applica secondo l’art. 18 ai:

  1.  I  medicinali  omeopatici  diversi da quelli a cui si riferisce l’articolo 16,  comma 1,  devono  essere  autorizzati  ed etichettati
conformemente  agli  articoli 8,  10,  11,  12, 13 e 14. Nei riguardi della  documentazione  presentata a sostegno della domanda si applica il  disposto  dell’articolo 8,  comma 4.  Per  tali  prodotti possono essere  previste,  con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA,  norme  specifiche  relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni   cliniche,   in   coerenza   con  i  principi  e  le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia.
  2.  Il  titolo  IX  del  presente  decreto si applica ai medicinali omeopatici,   ad   eccezione   di   quelli   ai  quali  si  riferisce l’articolo 16, comma 1.
 

 

Disposizione transitoria

All’art. 20 del dls 219/2006, modificato il 29 dicembre 2007 è previsto: “Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;l’autorizzazione o la registrazione semplificata di tali prodotti è rilasciata secondo la disciplina del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16; quando ricorra quest’ultima ipotesi, il richiedente è tenuto comunque a provare la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione.

Medicinali antroposofici

L’ art. 20 del dlgs  n. 219/2006 3. prevede che i “medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
e  preparati  secondo  un  metodo  omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.”

Definizione del medicinale omeopatico

Il decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 definisce all’art. 1 comma c il medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze.